Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 28
(Clausola valutativa)(85)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi messi in campo per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni in atmosfera dalle diverse sorgenti. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:
a) lo stato di qualità dell’aria rilevato nelle diverse zone, in rapporto ai valori limite degli inquinanti e agli obiettivi comunitari di riduzione dell’inquinamento, nonché lo stato dei procedimenti di infrazione comunitari che interessano il territorio regionale;
b) lo stato di attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA), di cui all’articolo 2, e gli esiti del monitoraggio periodico, con particolare riguardo alle eventuali criticità emerse e ai correttivi apportati;
c) l’avanzamento delle misure adottate per ridurre le emissioni degli inquinanti che superano i valori limite sulle principali sorgenti emissive, i soggetti coinvolti, le risorse previste e impiegate, i risultati ottenuti ed eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare evidenza alle misure di carattere prioritario o emergenziale;
d) l’avanzamento delle misure adottate per ridurre l’impatto ambientale delle emissioni, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, in particolare delle disposizioni per migliorare il rendimento energetico degli impianti e degli edifici nei settori civile e industriale;
e) l’avanzamento delle misure adottate per incentivare l’utilizzo o la sostituzione di determinate tipologie di veicoli, di impianti o dispositivi e di carburanti (articolo 14, comma 3) e lo sviluppo di sistemi di mobilità a basso impatto ambientale, includendo le caratteristiche dei destinatari, le risorse stanziate e impiegate e i risultati conseguiti;
f) gli impegni previsti da accordi e intese promossi a livello interregionale o nazionale finalizzati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
2. In corrispondenza del monitoraggio di Valutazione ambientale strategica del PRIA previsto dal d.lgs. 152/2006, la relazione è integrata con le informazioni sui risultati ottenuti dalle misure previste dalla lettera d) del comma 1.
3. La relazione contiene sezioni tematiche di approfondimento secondo specifici temi e quesiti correlati all’attuazione del PRIA che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all’Assessore regionale competente.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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