Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 30
(Norme transitorie e finali)
1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, le "Misure Strutturali per la Qualità dell'Aria in Regione Lombardia 2005-2010", di cui alla delibera di Giunta regionale n. 580 del 4 agosto 2005, costituiscono lo strumento di riferimento per la definizione degli interventi in materia di tutela della qualità dell'aria.
2. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la classificazione delle zone e degli agglomerati del territorio regionale, anche individuando aree omogenee per specifici inquinanti.
3. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale approva la sezione tematica riguardante i limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali.
4. La Giunta regionale definisce le modalità attuative di cui agli articoli 13, comma 4 e 22, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale, con appositi atti, può disporre limitazioni riguardanti l'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione.
6. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:
a) dal 1° gennaio 2007, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale;
b bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all’autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento).(90)
7. La Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni, di cui al comma 6, per le istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate entro il 31 dicembre 2006 e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale presentate entro il 31 dicembre 2007 e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo n. 59/2005 presentate entro il 31 dicembre 2008.(91)
8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, di cui all'articolo 10, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
10. I comuni e le province esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti autorizzativi e di collaudo di cui all'articolo 12, comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2007.
11. I veicoli dell'elenco di cui all'articolo 13, comma 4, sono soggetti a conferma o esclusione con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, con riferimento alle condizioni della qualità dell'aria.
14. L'esecuzione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 23, commi 1, 2, 3 e 4, concernenti misure qualificabili come aiuti di stato è subordinata all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea.
15. La disposizione del comma 2 dell'articolo 9bis della l.r. 24/2004, come introdotto dalla presente legge, non si applica alle richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per conseguire la tutela della salute e la conseguente attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli enti locali competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, in attuazione della l.r. 22/1998, limitatamente alle disposizioni inerenti il piano di rinnovo del parco mezzi da adibire al servizio oggetto dei relativi contratti.
17. Nelle more dell'approvazione di un provvedimento nazionale in materia, i dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti installati sui veicoli a motore, motocicli e ciclomotori inclusi, sono da considerarsi omologati, e ne è consentita la circolazione sul territorio lombardo, se in possesso dei requisiti certificativi ed omologativi, approvati da uno dei Paesi membri della Unione Europea o dell'European Free Trade Association (EFTA), dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e da altri stati con cui l'Italia ha sottoscritto accordi economici ed individuati in un successivo atto della Giunta regionale.
17 bis. Ogni riferimento all’attestato di certificazione energetica (ACE), contenuto nella presente legge e in atti amministrativi o in altre norme regionali, deve essere riferito, in quanto compatibile, all'attestato di prestazione energetica (APE).(95)
NOTE:
90. La lettera è stata aggiunta dall'art. 7, comma 1, della l.r. 12 luglio 2007, n. 12. Torna al richiamo nota
91. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 2, della l.r. 12 luglio 2007, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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