Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 32
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per le attività di iniziative per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, per le attività di promozione e sostegno all'innovazione ed alla ricerca di cui all'articolo 6, per le attività di informazione e formazione di cui all'articolo 7, per l'incentivazione al miglioramento della gestione ambientale nel settore produttivo e per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 8, per il finanziamento di attività di sperimentazione, utilizzo e diffusione di soluzioni tecnologiche innovative a basso impatto ambientale di cui agli articoli 10 e 11, per le misure su veicoli e carburanti di cui all'articolo 14, per le misure di miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e della mobilità di cui all'articolo 15, per l'attività di promozione di piani, programmi e progetti degli enti locali e dei consorzi di bonifica e irrigazione per l'incremento della mobilità pedonale e ciclistica di cui all'articolo 16, per la prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole di cui all'articolo 18, per gli interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi di cui all'articolo 19, per le attività di promozione di produzione energetica di origine agro-forestale di cui all'articolo 20, per l'inventario regionale dei depositi di carbonio di cui all'articolo 21 e per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del Trasporto Pubblico Locale di cui all'articolo 23 si provvede con le risorse appositamente stanziate alle UPB 6.4.5.2.154 "Sviluppo sostenibile", UPB 6.4.5.3.155 "Sviluppo sostenibile", UPB 6.4.3.2.161 "Qualità dell'aria", UPB 6.4.3.3.162 "Qualità dell'aria", UPB 3.8.1.3.333 "Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive", UPB 6.5.3.3.398 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti", UPB 3.7.3.3.39 "Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali", UPB 6.3.2.2.137 "Fonti energetiche", UPB 6.3.2.3.138 "Fonti energetiche", UPB 3.7.2.2.29 "Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore" e UPB 6.2.2.3.122 "Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale" dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.(99)
2. La Regione definisce forme di compensazione ambientale a carico delle attività estrattive; i proventi sono destinati ad interventi di miglioramento della qualità dell'ambiente, con precedenza alla lotta all'inquinamento atmosferico.
3. Alle spese per l'incentivazione degli investimenti per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24, come modificato dall'articolo 29, comma 2, lettera a), si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.8.1.3.333 "Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive".
4. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si disporrà con successivo provvedimento di legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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