Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 25

Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;25

Art. 4
(Fase transitoria e sperimentale)
1. Al fine di elaborare modelli che consentono di sostenere a regime l'attività degli enti di cui all'articolo 2 e di individuarne i requisiti di accreditamento, la Giunta regionale, a titolo di sperimentazione, promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi proposto dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Il programma persegue i seguenti obiettivi:
a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, legate a necessità di natura alimentare, favorendo uńequa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;
b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate, attraverso interventi e servizi formativi;
c) creazione di modelli di partenariato, attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;
d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.
2. I rapporti tra la Regione e la Fondazione Banco Alimentare Onlus sono disciplinati da una convenzione approvata dalla Giunta regionale e stipulata dal direttore generale competente. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi