Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 8
(Pareri)(4)
1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali di cui agli articoli 4, 5 e 6, presentati al Presidente del Consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, ai consigli comunali interessati, che non si siano già espressi a norma dell’articolo 7 sexies. La trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi.
2. I progetti di legge sono, altresì, trasmessi al consiglio provinciale o alla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all’assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.
3. I pareri di cui al presente articolo sono resi al Consiglio regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine, si intendono favorevoli.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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