Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 9
(Determinazioni del Consiglio regionale in ordine all’assunzione dei referendum consultivi comunali)(4)
1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all’articolo 7 septies, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell’effettuazione del referendum consultivo regionale di cui all’articolo 9 ter anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della l.r. 34/1983, i referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica.
2. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9 ter, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 5 e 6 del medesimo articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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