Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 18
(Parere della Regione)
1. Il Presidente della Giunta regionale esamina il contenuto delle deliberazioni richieste a norma dell’articolo 17 e, verificato che le deliberazioni favorevoli abbiano ottenuto l’adesione della maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino altresì la maggioranza della popolazione complessiva del territorio dell’istituenda nuova provincia, trasmette la proposta al Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale esprime con deliberazione il parere di cui al primo comma dell’articolo 133 della Costituzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni.
3. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, è trasmessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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