Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 10
(Piano territoriale del parco)
1. Il piano territoriale del parco:
a) precisa, mediante azzonamento, le destinazioni delle diverse parti dell'area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti;
b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni degli ampliamenti e delle trasformazioni d'uso eventualmente consentiti di edifici esistenti all'interno del parco;
e) indica le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa e ricreativa compatibili con la destinazione del parco, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di recupero e potenziamento naturalistico-ambientale;
f) definisce il sistema della mobilità interna all'area del parco.
2. Il piano territoriale del parco è costituito:
a) alle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;
c) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
d) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;
e) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.
3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che devono essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.
4. In ogni caso le previsioni del piano territoriale, dalla data della loro efficacia, sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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