Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 14
(Funzioni del consorzio di gestione)
1. Il consorzio:
a) promuove il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico-ambientale dell'area del parco e ne assicura le destinazioni ad usi pubblici secondo le previsioni del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo;
b) promuove e favorisce le attività agricole, in particolare cooperativistiche, anche con l'acquisizione e la messa a coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola;
c) coordina gli interventi nell'area del parco con le opere ed i servizi in esso attuati;
d) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;
e) esercita le altre funzioni assegnategli dalla presente sezione o delegategli dagli enti consorziati.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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