Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 24
(Acquisizione delle aree)
1. Per consentire l'acquisto da parte del consorzio del parco Nord Milano delle aree comprese nel parco medesimo, da destinare in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 2 dicembre 1977, n. II/633 (Approvazione del piano territoriale del parco nord Milano), la Giunta regionale è autorizzata, dietro presentazione da parte del consorzio della delibera esecutiva relativa all'acquisto delle aree, a concedere al consorzio parco Nord Milano, con propria deliberazione, un contributo in annualità, nonché a prestare fidejussione fino alla somma di euro 1.032.914 a favore del consorzio stesso in relazione a mutui che lo stesso contrarrà per l'acquisizione delle aree comprese nel perimetro del parco.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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