Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 90
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale del Campo dei Fiori, istituito, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 14 novembre 2005, n. 17 (Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) tendere alla conservazione e alla ricostituzione dell'ambiente, garantendo anche un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;
c) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi mediante l'attivazione di un marketing territoriale orientato ai processi di conservazione del patrimonio naturale;
e) creare un sistema integrato di corridoi ecologici tra il parco naturale e le aree di elevata sensibilità naturale, anche esterne al parco.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata 'Parco naturale Campo dei Fiori', allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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