Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 117
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Oglio Sud, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
a) l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud e dei vice presidenti.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;
b) coordinare l'attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale quando richiesto, sugli atti che interessano il territorio dei due parchi.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi