Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 118
(Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)
1. Il parco delle Orobie Bergamasche, istituito nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 56 (Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell'articolo 3 della l.r. 86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nel settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, si perseguono tramite:
a) conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
e) promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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