Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 127
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
2. Per l'attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previe opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.
3. In deroga alle disposizioni della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.
4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'articolo 26, quarto comma, della l.r. 86/1983.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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