Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 131
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Bergamasche, la Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;
c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d'uso;
b) coordinare le attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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