Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 139
(Finalità e funzioni del parco)
1. Il parco dell'Alto Garda bresciano è definito dai sistemi naturali e antropici che ne costituiscono il territorio, nonché dall'assetto giuridico-amministrativo in virtù del quale la salvaguardia e lo sviluppo dei sistemi stessi sono disciplinati e promossi in regime di reciproca compatibilità.
2. Le principali finalità del parco dell'Alto Garda bresciano sono costituite dalla continua pianificazine territoriale e dalla gestione delle risorse naturali individuate.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, si perseguono tramite la ricerca, la promozione e il sostegno di una convivenza compatibile fra ecosistemi naturali ed attività umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo.
4. Finalità e funzioni specifiche del parco sono:
a) la conservazione attiva, la tutela ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali, che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente o che costituiscono rilevante testimonianza storica;
b) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti;
c) compatibilmente con la tutela dell'ambiente naturale, la ricerca scientifica multi e interdisciplinare continuativa, a beneficio dell'intera comunità, nonché la didattica educativa e formativa che ne discende;
d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, in quanto compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente naturale;
e) la sperimentazione delle attività direttamente connesse alle precedenti finalità.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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