Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 146
(Contenuti del piano di gestione)
1. Il piano di gestione del parco definisce periodicamente:
a) lo schema dell'organizzazione gestionale;
b) gli strumenti amministrativi e tecnici di gestione del territorio;
c) il programma di coordinamento degli interventi, con l'individuazione dei problemi e delle necessità territoriali in relazione alle finalità istitutive;
d) la definizione degli interventi di cui al punto 2 dell'articolo 3 della l.r. 86/1983;
e) le previsioni di spesa, le priorità d'intervento e le fonti di finanziamento.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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