Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 180
(Previsione e finalità del parco naturale)
1. Il parco naturale Spina Verde di Como, istituito, ai sensi dell'articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 2 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como), persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) tendere alla ricostituzione dell'ambiente, tramite opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
c) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) promuovere le attività culturali negli ambiti di intervento dell'ente gestore, nonché la valorizzazione, il recupero e l'utilizzo ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;
e) realizzare la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata 'Parco naturale Spina Verde di Como', allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge; l'individuazione puntuale dei confini è rappresentata nella cartografia catastale in scala 1:2.000 depositata presso la sede dell'ente gestore.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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