Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 184
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché introdurre specie estranee vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale;
c) aprire ed esercitare l'attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;
d) modificare il regime delle acque;
e) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
h) accendere fuochi all'aperto, ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
j) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati nelle strade di servizio del parco e nei sentieri.
2. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 180, comma 1.
3. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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