Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 198
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme della legge 394/1991, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge 2 giugno 1978, n. 339 (Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla Regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976) del decreto legge 10 agosto 1976, n. 542 (Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 688 e, in quanto compatibili, le norme della l.r. 86/1983.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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