Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 202
(Strumenti di pianificazione)
1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco, previsti dall'articolo 17 della l.r. 86/1983:
a) il piano territoriale di coordinamento;
b) il piano di gestione.
2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della l.r. 11/2007 ed è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall'articolo 19 della l.r. 86/1983.
3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento alle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):
a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l'ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall'articolo 17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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