Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 203
(Norme finali)
1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 11/2007, si applicano nel territorio del parco le prescrizioni e i divieti di cui all'allegato B alla presente legge, salve le disposizioni più restrittive dettate in materia di tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.
2. Fino alla costituzione degli organi consortili, le funzioni dell'ente gestore sono affidate al Comune di Capriano del Colle.
3. La sede provvisoria del parco è stabilita presso la sede del Comune di Capriano del Colle.
4. Sono fatte salve le previsioni pianificatorie e programmatorie assunte dai Comuni con atti adottati o approvati precedentemente all'approvazione della l.r.11/2007, se non in contrasto con le disposizioni della stessa l.r. 11/2007.
5. Sono altresì fatti salvi gli interventi edilizi già assentiti all'atto di entrata in vigore della l.r. 11/2007.
6. In tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.
7. Le aree a destinazione agricola comprese nel parco possono concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall'articolo 59 della l.r. 12/2005, per le opere connesse ad aziende agricole da realizzare esternamente al parco.
8. Per gli impianti tecnologici di interesse generale esistenti, sono ammessi gli interventi finalizzati ad assicurarne la funzionalità. Al fine di consentire un migliore inserimento paesistico-ambientale dei predetti impianti, è altresì ammessa la loro ricollocazione, con l'osservanza della disciplina urbanistica comunale degli indirizzi del piano territoriale paesistico regionale e dei piani di sistema e nel rispetto dei valori paesistico-ambientali tutelati dal parco.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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