Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 4
(Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)
1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).
2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all'art. 8 della l.r. 22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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