Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 5
(Ruolo della Regione)
1. Spettano alla Regione in particolare:
a) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
b) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi;
b bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell’infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi;(7)
c) vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale;
d) determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;
e) (8)
f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative;
f bis) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario; (9)
f ter) la promozione e il sostegno, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.(10)
1 bis. Nei servizi di cui al comma 1, lettera f bis), rientrano l’assistenza alla comunicazione, il servizio tiflologico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici.(11)
2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regolamenta, altresì, il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.
3. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.
4. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.
4 bis. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o con l’Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).(12)
4 ter. La Regione, tramite campagne di comunicazione, sensibilizza le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente, i genitori e gli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopracitate, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU.(12)
4 quater. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell’erogazione di contributi a favore delle scuole dell’infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.(12)
4 quinquies. La Regione promuove, sulla base di protocolli di intesa con il Ministero dell’Istruzione o con l’Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, l’attivazione di un servizio psico-pedagogico per l’innovazione didattica e per il benessere della persona erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti, di supporto alla dirigenza scolastica e rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il servizio opera in ambito psicologico e pedagogico, previene e interviene in situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagio relazionale e di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, e promuove la competenza emotiva, cognitiva e relazionale, l’orientamento, il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica, anche attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.(13)
4 sexies. Presso la Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico”, il Comitato tecnico regionale, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative preordinate all’attuazione di quanto previsto dal comma 4 quinquies. Del Comitato fanno parte:(13)
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un componente designato dall’Ufficio scolastico regionale;
c) un componente designato dall’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici;
d) un componente designato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia;
e) un componente designato dalla Federazione nazionale delle associazioni professionali di categoria per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici;
f) un componente designato da A.N.C.I. Lombardia;
g) un componente designato da U.P.L.
4 septies. In relazione agli argomenti in discussione, ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare altri soggetti.(13)
4 octies. La Giunta regionale, sentiti il Comitato di cui al comma 4 sexies e la commissione consiliare competente, approva lo schema del protocollo di cui al comma 4 quinquies, nonché i criteri per l’assegnazione dei fondi finalizzati all’erogazione del servizio psico-pedagogico.(13)
NOTE:
7. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6. Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata abrogata sotto condizione dall'art. 32, comma 2 quater di questa legge. L'abrogazione si è realizzata a seguito della costituzione dell'albo regionale. Vedi d.d.g. 20 ottobre 2009, n. 10678, b.u.r.l. 26 ottobre 2009, n. 43, s.o. Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata aggiunta dall'art. 31, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 1 aprile 2015, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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