Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 7 bis(19)
(Programmazione degli interventi di edilizia scolastica e istituzione del Fondo per l’edilizia scolastica)(20)
1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali.
2. Con decreto dirigenziale sono individuate annualmente le iniziative oggetto di finanziamento, in relazione alle richieste presentate da province, comuni e altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo.
3. Al fine di supportare le attività programmatorie, la Regione, in raccordo con le province e i comuni, gestisce l’anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, le cui informazioni confluiscono nell’Osservatorio di cui all’articolo 6 della l.r. 22/2006.
3 bis. Per la realizzazione degli interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, nonché di potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative per la didattica, è istituito il Fondo per l’edilizia scolastica.(21)
3 ter. Il fondo è alimentato da risorse regionali, nonché da eventuali risorse nazionali e comunitarie.(22)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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