Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 8
(Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie)
1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi, anche attraverso supporti gestionali informatici e sistemi di identificazione mediante dispositivi elettronici, anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie.(27)
2. La Regione adotta, come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale. La dote è, altresì, lo strumento di riferimento per il corso annuale ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’accesso all’università.(28)
2 bis. La Giunta regionale determina le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei percorsi di cui all’articolo 11, favorendo l’adesione all’offerta dei percorsi formativi rispondenti alle richieste più strategiche e qualitative del sistema produttivo nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2.(29)
NOTE:
28. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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