Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 10
(Sistema di certificazione)
1. In coerenza con gli standard definiti a livello nazionale e le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione e la certificazione in ambito non formale e informale fanno riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).(32)
2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:
a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.
3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:(33)
a) certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di II livello EQF;
b) qualifica di istruzione e formazione professionale di III livello EQF;
c) diploma professionale di istruzione e formazione professionale di IV livello EQF;
d) certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF;
e) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante, nonché certificazioni in ambito non formale e informale.
4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.
5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.
6. Al fine di contribuire al riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi.(34)
7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.
8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006.
9. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.
10. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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