Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 11
(Natura e articolazione dell'offerta)
1. Il sistema di istruzione e formazione professionale è così strutturato:(35)
a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di III livello EQF, nonché di un quarto anno cui consegue un diploma professionale di IV livello EQF;(36)
b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; in tale ambito si attivano inoltre i corsi avviati dagli istituti tecnici superiori (ITS) cui consegue il diploma di tecnico superiore di V livello EQF;(37)
c) corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a), realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.(38)
2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:
a) specializzazione professionale;
b) formazione continua;
c) formazione permanente;
d) formazione abilitante.
3. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.(39)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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