Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 16
(Reti territoriali per l’apprendimento permanente)(44)
1. In attuazione dell’intesa approvata in sede di Conferenza unificata il 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell’articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo e del sistema economico, ivi compresi i poli tecnico-professionali di cui all’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito,con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Le reti territoriali hanno la finalità di sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio, sviluppando un’efficace collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, nel rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, anche coinvolgendo le forme di aggregazione di impresa e le articolazioni territoriali delle rappresentanze dei datori di lavoro.
3. Le reti garantiscono l’integrazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, per diffondere la cultura tecnico-scientifica, migliorare la qualità dell’orientamento scolastico e professionale, per il pieno sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, anche sviluppando una forma di coordinamento con il sistema dei fondi interprofessionali.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle reti territoriali, nonché le risorse dedicate e i criteri di attribuzione, valorizzando il cofinanziamento anche da parte dei fondi regionali e di altre risorse pubbliche e private.
NOTE:
44. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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