Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 18
(Formazione abilitante)
1. Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all’individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all’istituzione di nuovi albi o dalle regioni sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali, al fine di accedere all'esercizio di attività professionali, anche attraverso l'iscrizione ad albi e associazioni.(45)
2. Ciascun percorso formativo riconosciuto dalla Regione che risponde agli standard minimi definiti dalla formazione regolamentata è valido ai fini della abilitazione professionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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