Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 22
(Le indicazioni regionali per l'offerta formativa)
1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.
2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:
a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b);(48)
b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
c) le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;
d) la modulazione temporale tra attività formativa e tirocinio in azienda.(49)
3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con decreto dirigenziale:
a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione;(50)
b) (51)
c) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente.
4. In fase di prima attuazione, le indicazioni regionali per l'offerta formativa sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
48. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
49. La lettera è stata sostituita dall'art. 9, comma 2, lett. b) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
50. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 2, lett. c) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
51. La lettera è stata abrogata dall'art. 9, comma 2, lett. d) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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