Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 23 bis
(Sistema duale lombardo)(53)
1. La Regione adotta il sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro, riconoscendo il valore e il ruolo delle micro-imprese.
2. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale avviene attraverso l’integrazione tra formazione e lavoro e l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le risorse a sostegno della formazione in apprendistato anche nei percorsi di istruzione del secondo ciclo.
4. Con il medesimo atto di cui al comma 3, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può incentivare le imprese che garantiscono e partecipano ad esperienze di integrazione fra scuola e lavoro.
NOTE:
53. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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