Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 24
(Istituzioni formative)
1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:
a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali;
b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione;
c) operatori accreditati iscritti alla sezione A dell'albo, di cui all'articolo 25.
2. Possono, altresì, erogare servizi di istruzione e formazione professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione.
4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.
5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attivitàè improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti.
6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.
6 bis. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettera c), dotate di aree e strumentazione connesse all’esercizio di un’attività aziendale, possono utilizzare tali spazi e attrezzature a fini didattici in coerenza con l’offerta formativa; a tal fine predispongono uno specifico progetto nel piano dell’offerta formativa. Eventuali utili provenienti dall’alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell’attività didattica sono oggetto di contabilità separata e sono destinati all’incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.(54)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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