Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 25
(Albo dei soggetti accreditati)
1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B.
2. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.
3. Alla sezione A dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.
4. Alla sezione B dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono i soli percorsi di formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione, di cui all'articolo 11, comma 2.
5. I soggetti che intendono iscriversi all'albo presentano apposita istanza di accreditamento alla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 26.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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