Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 26
(Modalità e criteri per l'accreditamento)
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:
a) sistema certificato per la gestione della qualità;
b) indici specifici di efficienza ed efficacia;
c) adeguata dotazione logistica e gestionale;
d) affidabilità economico-finanziaria;
e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
f) disponibilità di competenze professionali;
g) capacità di correlazione con il territorio;
h) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali.
2. Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
b) un'offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa;
c) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie;
d) l'adeguatezza e l'idoneità dei locali in cui si svolge l'attività;
e) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti;
f) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;
g) l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente;
h) adeguate forme di pubblicità dei bilanci.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1è assegnato agli operatori già accreditati in base alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004, n. VII/19867 (Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento - III fase) un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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