Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 28
(Attribuzione delle risorse)
1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, la Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base dei costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale, prevedendo specifici finanziamenti ai percorsi e progetti di cui all’articolo 14, comma 3.(56)
2. I costi unitari rappresentano il criterio di riferimento per l’individuazione del valore del sistema dote.(57)
3. La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative e degli operatori accreditati.
NOTE:
56. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
57. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. s) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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