Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 29 ter
(Azioni per l’apprendimento permanente)(59)
1. La Regione sostiene azioni per l’apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, con particolare attenzione alle esigenze di ricollocazione nel mondo del lavoro. Sono riconosciute eccellenti le attività che:
a) utilizzano modalità e strumenti didattici altamente innovativi e favoriscono la partecipazione attiva dei destinatari stimolandone le potenzialità creative e le capacità di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;
b) avviano percorsi che prevedono la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
c) realizzano in modo stabile, duraturo ed efficace, iniziative di contrasto alla dispersione scolastica;
d) favoriscono la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale.
2. La Giunta regionale individua le risorse per la realizzazione del presente articolo e stabilisce i criteri per finanziare i progetti di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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