Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 32
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province);(65)
b) il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(66)
c) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia);(67)
d) la legge regionale 4 giugno 1981, n. 27 (Modifiche e aggiunte alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia);(68)
e) gli articoli 11 e 15 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31 (Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);(69)
f) il comma quarto dell'articolo 51 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981/83);(70)
g) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 68 (Modifiche ed aggiunte alla l.r. 7 giugno 1980 n. 95 'Disciplina della formazione professionale in Lombardia');(71)
h) l'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);(72)
i) la legge regionale 8 maggio 1990, n. 35 (Sostituzione del nono comma dell'art. 19 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia, già modificato dall'articolo unico della l.r. 4 giugno 1981, n. 27 e poi sostituito dall'art. 5 della l.r. 27 agosto 1983, n. 68);(73)
j) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 ' Disciplina della formazione professionale in Lombardia' e successive modificazioni);(74)
k) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 9 (Modifica dell'art. 48 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 'Disciplina della formazione professionale in Lombardia' e successive modificazioni);(75)
l) il numero 4 dell'allegato 'Elenco disposizioni abrogatè della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale);(76)
m) il comma 35 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni');(77)
n) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assesto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978);(78)
o) la lettera z) del comma 1 dell'articolo 1 e il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);(79)
p) il comma 19 dell'articolo 11 e il numero 4 dell'allegato D della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);(80)
q) l'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziario regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2006);(81)
r) i commi da 100 a 106, da 108 a 117 e da 119 a 129 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');(82)
s) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica all'art. 4 della l.r. 1/2000);(83)
t) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 e l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione);(84)
u) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 3 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione);(85)
v) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 4 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti convenzionati);(86)
w) il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 1 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti locali o ad essi delegati);(87)
x) il regolamento regionale 14 aprile 1982, n. 4 (Norme regolamentari concernenti le prove di accertamento di cui all'articolo 19 della l.r. 7 giugno 1980 n. 95 - Disciplina della formazione professionale in Lombardia).(88)
2. Il comma 118 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale rispettivamente di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 22, comma 4.
2 bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 7 bis sono abrogate le seguenti disposizioni:(89)
a) la legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell’edilizia scolastica);
b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica);
c) il comma 36 dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione’ e successive modificazioni e integrazioni);
d) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
e) il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative);
f) il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
g) i commi da 107 a 107-sexies dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’);
i) il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione’– Collegato 2005).
2 ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 7 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:(90)
a) la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome);
b) il comma 15 dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale).
2 quater. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l’albo regionale di cui all’articolo 28 bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5.(91)
NOTE:
65. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 1995, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
66. Si rinvia alla l.r. 2 agosto 2006, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
67. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
68. Si rinvia alla l.r. 4 giugno 1981, n. 27 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
69. Si rinvia alla l.r. 10 giugno 1981, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
70. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1981, n. 68 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
71. Si rinvia alla l.r. 27 agosto 1983, n. 68 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
72. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
73. Si rinvia alla l.r. 8 maggio 1990, n. 35 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
74. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1993, n. 25 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
75. Si rinvia alla l.r. 9 aprile 1994, n. 9 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
76. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
77. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
78. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
79. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
80. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
81. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2005, n. 19 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
82. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
83. Si rinvia alla l.r. 9 maggio 2002, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
84. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1980, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
85. Si rinvia al r.r. 15 settembre 1981, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
86. Si rinvia al r.r. 15 settembre 1981, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
87. Si rinvia al r.r. 9 gennaio 1982, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
88. Si rinvia al r.r. 14 aprile 1982, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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