Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.
2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalità di:
a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un 'sistema montagna lombardo' al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;
d) garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
3. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarietà, quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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