Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 3
(Classificazione del territorio montano)
1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri:
a) demografia;
b) livello di benessere;
c) dotazione di servizi e infrastrutture;
d) orientamento turistico;
e) svantaggio morfologico - localizzativo;
f) indice di ruralità territoriale.
2. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all'individuazione delle seguenti zone omogenee:
a) zona 'A', corrispondente ai comuni con svantaggio basso;
b) zona 'B', corrispondente ai comuni con svantaggio medio;
c) zona 'C', corrispondente ai comuni con svantaggio elevato.
3. La classificazione è aggiornata all’inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall’insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.(4)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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