Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 4
(Fondo regionale per la montagna)
1. E' istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano.
2. I progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale.
3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).(5)
4. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.(6)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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