Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 5 bis
(Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine)(12)
1. E’ istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.
2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, al fine di contrastare l’isolamento e l’abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati.
3. Il fondo è ripartito nell’ambito dei territori provinciali con almeno il 30 per cento del territorio considerato come montano.
4. Sono esclusi dal fondo il territorio della provincia di Sondrio e quello dei comuni che beneficiano dei finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”).
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 34/1978“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2017), acquisiti i pareri della commissione consiliare competente in materia di tutela e sviluppo della montagna e del Comitato per la montagna di cui all’articolo 7, la Giunta regionale con propria deliberazione approva i criteri per l’individuazione delle aree contigue di cui al comma 1, la disciplina generale per la predisposizione, la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 2, nonché i criteri di riparto tra i territori di cui al comma 3 e le relative ponderazioni.
5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva gli aggiornamenti e le integrazioni ai criteri e alla disciplina generale di cui al comma 5.(13)
6. Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati euro 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”– Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
7. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di euro 2.000.000,00 della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e di euro 1.000.000,00 della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Altri fondi”– Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per il 2018 e il 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Altri fondi”– Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
8. All’autorizzazione delle spese per gli anni successivi al 2019 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 14 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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