Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 11
(Modifiche e abrogazioni)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994)(20);
b) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(21);
c) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978)(22);
d) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2005)(23).
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(24)è aggiunta la seguente:
'c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.'.
3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(25), le parole: 'la classificazione operata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994)' sono sostituite dalle seguenti: 'la classificazione operata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale recante 'Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani'.
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 1998, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 36 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 5 maggio 2004, n. 11 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi