Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 11
(Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato)
1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al comitato di gestione, previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, per la gestione del fondo speciale regionale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 266/1991.
2. Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel comitato di gestione previsto dal comma 1 quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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