Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 40
(Relazione sullo stato di attuazione dei progetti)
1. Gli enti di cui all'articolo 37 sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo, ed entro il 30 giugno di ogni anno il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvati dalle assemblee dei soci.
2. La Giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi e alle finalità della presente legge, invita gli enti di cui al comma 1 a rettificare i programmi annuali di attività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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