Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale(1)

(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3

Art. 16
(Accreditamento)
1. L'accreditamento delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti con i comuni, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona.
4. Il possesso di specifici requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, funzionali e di standard di qualità, ulteriori rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'unità d'offerta, è condizione per accedere all'accreditamento.
5. Il contratto definisce i rapporti e le reciproche obbligazioni tra il comune e l'unità d'offerta sociale accreditata. (59)
6. I gestori delle unità d'offerta accreditate o convenzionate sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati e sono tenuti ad adottare sistemi di contabilità analitica, al fine di dimostrare il corretto rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate e promuovere sistemi di controllo di gestione ed altri metodi di valutazione dei risultati.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
58. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 47 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
59. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2 e successivamente dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 48 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 e dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 49 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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