Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 16

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;16

Art. 2
(Campo di applicazione)
1. Gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività anche mediante la realizzazione di soggiorni in strutture fisse e campeggi, secondo le tipologie sottoelencate:
a) soggiorno in struttura fissa autogestita;
b) campeggio temporaneo autogestito;
c) campeggio mobile itinerante autogestito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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