Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 16

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;16

Art. 7
(Campeggio mobile itinerante autogestito)
1. Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a settantadue ore.
2. Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni previste nell'allegato D.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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