Legge Regionale
26 maggio 2008
, n. 16
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia
(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;16
Art. 9
(Attività nelle aree protette)
1. Le attività di cui all'articolo 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree protette quali i monumenti naturali, i parchi locali di interesse sovracomunale, i parchi regionali, le riserve naturali e i parchi nazionali, devono attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia