Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 16

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;16

Art. 9
(Attività nelle aree protette)
1. Le attività di cui all'articolo 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree protette quali i monumenti naturali, i parchi locali di interesse sovracomunale, i parchi regionali, le riserve naturali e i parchi nazionali, devono attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.
2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 4 e 6, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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