Legge Regionale
26 maggio 2008
, n. 16
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia
(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;16
Art. 10
(Accordi con enti gestori delle aree protette)
1. La Regione consapevole della funzione educativa svolta da enti, associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 11, comma 1, rilevata l'importanza di offrire la possibilità di svolgere le loro attività all'interno di aree protette, agevola i rapporti reciproci tra gli enti gestori delle aree protette e gli enti, associazioni e organizzazioni.
2. A tal fine gli enti gestori delle aree protette possono stipulare accordi o convenzioni o concessioni con enti, organizzazioni e associazioni con finalità culturali ed educative. Gli atti possono prevedere da parte degli enti gestori:
a) l' individuazione di strutture per accantonamento e di aree destinate al campeggio e luoghi di sosta per i campi itineranti all'interno delle aree protette;
3. Gli atti possono prevedere da parte degli enti, organizzazioni e associazioni con finalità culturali ed educative:
b) la partecipazione all'opera di conservazione e di sviluppo delle stesse, anche mediante la prestazione di servizi adeguati alle diverse età verso cui svolgono attività educativa quali ad esempio: educazione ambientale, prevenzione e avvistamento di eventuali incendi, collocazione e restauro della cartellonistica, manutenzione di sentieri secondo le modalità fornite dagli enti gestori delle aree protette, svolgimento di servizi di soccorso in caso di necessità, servizio guida, nonché eventuale collaborazione con gli enti gestori per altri servizi e nei rapporti con il pubblico;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia